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D. 15/11/20017. L'operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2. 8. L'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2. Art. 14 (Modalità di rilascio delle licenze) 1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. 2. La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare. 3. La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del valore dell'investimento da effettuare. 4. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori e i legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 5. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente regolamento debbono essere pos- sedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa. 6. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Art. 15 (Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale) 1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere a) i dati relativi al soggetto richiedente b) l'eventuale uso di sistemi di codificazione c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonchè alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro d) il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche e) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio dell'attività f) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione g) gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi di ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi h) la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente i) l'impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi. 2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre allegata la seguente documentazione a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonchè delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento. 3. La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri a condizione che i medesimi a) siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti b) non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione. 4. La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 a) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva b) la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, nonchè i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti c) l'assunzione degli impegni di cui all'articolo 35, comma 2, qualora non assunti già all'atto della richiesta di conversione dell'abilitazione alla sperimentazione. 5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all'atto della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all'articolo 34. 6. Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e f) del comma 2. Art. 16 (Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale) 1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere: l'indicazione del bacino di utenza che si intende coprire; gli elementi di cui all'articolo 15, comma 1; nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui all'articolo 15, comma 3. 2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata da certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda di rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3. Art. 17 (Radiofrequenze utilizzabili) 1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonchè dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze. 2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell'atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della Legge n. 249/97, promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi. 3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili sono specificate nel provvedimento di cui all'articolo 29. Art. 18 (Contributi e canoni) 1. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi determinati dall'Autorità con regolamento di cui al successivo articolo 29. 2. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. Art. 19 (Progetto dell'impianto o della rete) 1. Il progetto, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d), redatto in conformità con le prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dall'Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonchè gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione. 2. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati dall'articolo 2 del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento. Art. 20 (Verifiche sugli impianti) 1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente. 2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati. Art. 21 (Condivisione di infrastrutture e impianti) 1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze. |
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